Pratiche Urbanistiche

La CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, permette di realizzare sugli immobili interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/01) quali: realizzazione di nuove murature, demolizione di murature esistenti (sempre che non riguardino parti strutturali), spostamento e/o apertura di vani porta interni, realizzazione e/o sostituzione degli impianti (termico, gas, elettrico, schemature idrosanitarie) etc.

Grazie alla legge "Sblocca Italia" (Legge 11 novembre 2014, n. 164) è possibile realizzare con la CILA, il frazionamento (da un’unità immobiliare farne derivare altre) o l’accorpamento (da più unità immobiliari ricavarne una) di un’unità immobiliare senza dover chiedere ulteriori autorizzazioni edilizie. Con la CILA non è possibile realizzare cambi di destinazione d’uso e aumenti di volumetria.

Nel Comune di Roma la pratica deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma SUET (Sportello Unico per l’Edilizia Telematico) da parte di un Tecnico asseverante. Fondamentale è l’identificazione al portale di Roma Capitale (richiede alcuni giorni lavorativi, per la ricezione delle credenziali di accesso) da parte del proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario o Compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario). 

La possibilità d’iniziare i lavori, è contestuale alla presentazione della pratica, il costo dei diritti di segreteria, da versare a Roma Capitale è di euro 251,24.

La mancata comunicazione dell'inizio lavori e quindi della presentazione della pratica,  comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000,00 più i diritti di segreteria. Tale sanzione è ridotta di due terzi (euro 333,00) quando la comunicazione, se pur tardiva, viene fatta spontaneamente e l'intervento è in corso di esecuzione.

In presenza della nomina della figura del Direttore dei Lavori, è obbligatorio che questo presenti, al termine dei lavori: il certificato di collaudo finale che attesti  la conformità dell'opera al progetto presentato, la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale, il formulario d'identificazione dei rifiuti prodotti dall'intervento edilizio (o della dichiarazione, d'esclusione per tipologia d'intervento eseguito) e l'attestato di qualificazione energetica in applicazione del D.Lvo 192/05 e s.m.i (o della dichiarazione, d'esclusione per tipologia d'intervento eseguito).

La pratica è sottoposta ad un termine massimo di efficacia di tre anni dalla data d’inizio dei lavori.

La normativa di riferimento è il D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. e la normativa comunale ( N.T.A. del PRG vigente, R.E.G., ecc…).

La SCIA , Segnalazione Certificata d’ Inizio Attività , permette di realizzare quasi tutti gli interventi che prima erano legittimati dal titolo DIA (Denuncia d’ Inizio Attività).

Ad oggi autorizza: interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali dell’edificio, interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardano le parti strutturali dell’edificio, varianti in corso d’opera  non essenziali al permesso di costruire, interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione d’uso in cui si prevede un aumento del carico urbanistico, è necessario presentare presso la U.O.T. del Municipio una richiesta di monetizzazione degli standards urbanistici.

La pratica si deve presentare ancora in formato cartaceo, ma prossimamente verrà attivato il servizio di invio telematico tramite la piattaforma SUET (Sportello Unico per l’Edilizia Telematico) da parte di un Tecnico asseverante. Quando verrà attivato l’invio telematico, sarà fondamentale, da parte del proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario o Compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario)  l’identificazione al portale di Roma Capitale (richiede alcuni giorni lavorativi per la ricezione delle credenziali di accesso).

La possibilità d’iniziare i lavori, è contestuale alla presentazione della pratica, il costo dei diritti di segreteria, da versare a Roma Capitale è di euro 251,24. La mancata comunicazione dell'inizio lavori e quindi della presentazione della pratica,  comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore  a euro 1.000,00 più i diritti di segreteria. Tale sanzione è ridotta a euro 516,00 quando la comunicazione, se pur tardiva, viene fatta spontaneamente e l'intervento è in corso di esecuzione.

Al termine dei lavori è opportuno che venga presentato da parte del Direttore dei Lavori il certificato di collaudo finale che attesti  la conformità dell'opera al progetto presentato.

La pratica è sottoposta ad un termine massimo di efficacia di tre anni dalla data d’inizio dei lavori.

Il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia (CoQUE) di Roma Capitale è stato realizzato, in sostituzione della Commissione Consultiva Edilizia. Si occupa degli interventi sugli immobili ricadenti nel sistema insediativo della Città Storica: che non siano ricadenti nella Carta per la Qualità (Tavola G1), non siano ricadenti all’interno delle Mura Aureliane (dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell'umanità), non siano beni culturali immobili e  non ricadano all’interno dei beni paesaggistici tutelati.

Vista l’inoperatività del Comitato, rende inutile l’attesa del termine di 45 giorni, per la procedibilità dell’istanza.

L’ Autorizzazione Paesaggistica preventiva ha il fine di accertare la compatibilità degli interventi  su aree sottoposte a vincolo Paesaggistico e vincolo Archeologico.
A secondo dell’entità delle opere e della natura del vincolo imposto sull’area, vi sono due procedimenti, che differiscono per documentazione da produrre e tempistiche per il rilascio: Procedimento Ordinario e Procedimento Semplificato.

Il ritiro della Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono L. 47/85 - L. 724/94 326/03) permette di regolarizzare, varie forme di abusivismo eseguite nel passato, andando in deroga al Regolamento Edilizio o per mancanza delle autorizzazioni necessarie.

Vi sono varie tipologie  d'abuso e sono classificate in delle tabelle :

Tabella allegata al Condono L. 47/85 - L. 724/94

  1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non  conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
  2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.
  4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito opere di ristrutturazione  edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d) della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.
  5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattasi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.
  6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31,  lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.
  7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge.

La tempistica per il rilascio dei Condoni è variabile da caso a caso e dipende da vari fattori: dalla domanda di richiesta, dalla documentazione presentata, dalla motivazione per la lavorazione della pratica (cambio di proprietà imminente, rimozione barriere architettoniche, preminente interesse pubblico...).
In seguito al rilascio della Concessione in Sanatoria è un atto d’obbligo richiedere il certificato d’Agibilità per l’immobile sanato.

Il Certificato di Agibilità è stato sostituito, dal 20 Novembre 2016, con la Segnalazione Certificata di Agibilità, questo titolo garantisce l’osservanza degli standard di legge in materia: d’igiene, di sicurezza, di risparmio energetico, di salubrità e la conformità dell’opera eseguita al progetto approvato.

Per gli edifici di nuova costruzione e per sopraelevazioni parziali o totali,  entro quindici (15) giorni dall’ultimazione dei lavori, deve essere presentata la richiesta per ottenere la Segnalazione Certificata di Agibilità, la mancata presentazione nei termini previsti comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative.

I titolari degli immobili che hanno usufruito di Concessione in Sanatoria hanno l’obbligo di richiedere il certificato d’Agibilità. Per poter essere rilasciato, devono sussistere delle condizioni di standard urbanistici (in deroga rispetto il regolamento vigente).

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